Dalla legge 118 alla normativa BES

La legge 118/1971
”Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili”  NormativeBES
all’art. 28 “Provvedimenti per la frequenza scolastica”’dispone che l’istruzione dell’obbligo debba avvenire nelle classi normali della scuola pubblica.In questo senso, la legge in questione supera il modello dello scuole speciali, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire questo inserimento dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità vengano assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.
DPR. 24 febbraio 1994
È un “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni
portatori di handicap” che individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende
Sanitarie Localie delle Istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale (DF), del Profilo
Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Questo DPR. è stato integrato e modificato dal DPCM. n. 185/2006.
Successivamente, sia il Regolamento sull’Autonomia scolastica, DPR. n. 275/1999, sia la Legge di riforma n.53/2003 fanno espresso riferimento all’integrazione scolastica.
Inoltre, la L. 296/06, all’art 1 c.605 lettera “b”,garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni
con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.
Legge 104/1992
La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “ Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di
riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il diritto
soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere
limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato ( Legislatore,
Pubblici poteri, Amministrazione).La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato.
Il Profilo Dinamico Funzionale( PDF) e il Piano Educativo Individualizzato(PEI) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.
Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarità del docente di sostegno.
In particolare:
Definizione di handicap
Art. 3
-”È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di relazione o
d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d’emarginazione.”
Accertamenti dell’handicap
Art. 4
-“Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento
assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all’articolo 3, sono
effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare,
in servizio presso le unità sanitarie locali.”
Ruolo dell’insegnante di sostegno
Art. 6
-Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, deiconsigli di classe e dei collegi docenti.
Inserimento e integrazione sociale
Art. 8
-“L’inserimento e l’integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante:
…(comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di
handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi
specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente o non docente.”
Inclusione-scolasticaDiritto all’educazione e all’istruzione
Art. 12 commi 1-2-3
1
“All’alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l’inserimento negli asili nido.”
2
“È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3
“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione
di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”
Legge 170/2010
“Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”.
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di
individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA
possano raggiungere il successo formativo.
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore
canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello
previsto dalla legge 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla
Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle
misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
DM. 5669 del 12.07.2011
Corredato di allegato con le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento”.
Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di
formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a
sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le
forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema
nazionale di istruzione e nelle università.
Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze
scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli
strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle
prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con DSA.
NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)”.
La nota sancisce che: la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni
che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;
il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi
educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010 se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l’individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di certificazione per i DSA.
Direttiva ministeriale del 27dicembre 2012normativa-bes
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”.
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
NOTA MINISTERIALE  PROT.1551/13 Piano Annuale Inclusione
STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Nota di chiarimento del 22 novembre 2013.

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